Articolo 18: diritto o privilegio?

Nelle ultime settimane si parla molto dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, in relazione al progetto di riforma del Diritto del Lavoro presentato dal Governo Renzi. Cerchiamo di capire cosa dice questa norma, chi tutela e cosa comporterebbe la sua abolizione.

Cos’è l’articolo 18. L’articolo 18 fa parte della legge numero 300 del 20 maggio 1970, quella che viene chiamata Statuto dei Lavoratori. Si tratta di un insieme di norme che disciplinano la tutela della libertà dei lavoratori e dell’attività sindacale. L’articolo 18 si trova all’interno del Titolo II* della legge, relativo alla libertà sindacale. In particolare questo articolo tutela dal licenziamento senza giusta causa, prevedendo il reintegro nelle aziende private con più di 15 dipendenti.

Quante persone sono coperte da questa tutela. I dati più aggiornati sono stati elaborati dalla CGIA di Mestre sulla base del Censimento Istat 2011 dell’Industria e dei Servizi. Le imprese che in Italia superano la soglia dei 15 dipendenti sono il 2,4% del totale. All’incirca 105.000 aziende che impiegano il 57,6% degli occupati nel settore privato: 6,5 milioni di individui, al netto dei lavoratori a progetto e di quelli con contratto a tempo determinato.

Il rapporto con i giovani. Per chi entra ora nel mercato del lavoro la situazione è molto differente. Secondo Il Sole 24 ORE oltre l’80% delle nuove assunzioni avvengono ormai con contratti flessibili, quelli per cui le tutele dell’articolo 18 non sono previste. Quanti sono i casi di reale applicazione Poche migliaia all’anno, fra le 3 e le 7 mila per la precisione. I dati sono approssimativi, poiché non è mai stata istituita un’anagrafe dei procedimenti giudiziari ascrivibili a questa tipologia.

Pro e contro. Per chi si batte per la sua abolizione, l’articolo 18 riguarda ormai una minoranza “privilegiata” dei lavoratori. E non solo. Si tratterebbe, in realtà, di una forma di discriminazione alla rovescia, che penalizza tutti coloro che non godono di questo beneficio. Il vantaggio di pochi rappresenterebbe inoltre una zavorra pesantissima per tutto il mercato del lavoro italiano. Coloro che invece si spendono per il mantenimento della norma sostengono, al contrario, che il numero esiguo dei processi testimonia da una parte l’importanza dell’articolo 18 come deterrente, dall’altra l’effetto modestissimo che una sua eventuale abolizione avrebbe sul nostro mercato del lavoro.

Le riforme. L’ultimo Governo a mettere mano allo Statuto dei Lavoratori è quello guidato da Mario Monti. Siamo nel 2012. La riforma Fornero trasforma profondamente la disciplina dei licenziamenti illegittimi, in particolare abolendo il reintegro automatico e sostituendolo in molti casi con un semplice risarcimento economico.

L’idea di Renzi. Il Governo sta lavorando in questi giorni alla riforma del Diritto del Lavoro con un disegno di legge che prevede l’abolizione di tutte le forme di lavoro atipico a favore di un unico contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. La riforma, che prende spunto da quanto proposto due anni fa dal giuslavorista Pietro Ichino, riguarderebbe solo i nuovi assunti.

*«TITOLO II – DELLA LIBERTÀ SINDACALE Art. 14 – Diritto di associazione e di attività sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Art. 15 – Atti discriminatori È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a. subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b. licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. Art. 16 – Trattamenti economici collettivi discriminatori È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. Art. 17 – Sindacati di comodo È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Art. 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.»

Attualità
Lascia un commento

I commenti sono moderati. Vi chiediamo cortesemente di non postare link pubblicitari e di non fare alcun tipo di spam.

Invia commento

Twitter:

martedì 21 Gennaio 2025